Art. 92.
(Modifica dell'articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di contenuto del provvedimento di conversione della pena pecuniaria).

      1. L'articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

      «Art. 107. - (Contenuto del provvedimento di conversione della pena pecuniaria).

 

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- 1. Il pubblico ministero competente per la esecuzione trasmette il provvedimento di conversione della pena pecuniaria, adottato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.
      2. Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato, procede ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale, alla esecuzione del provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale di cui al comma 1 dell'articolo 106, detta le prescrizioni che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale e agli altri aspetti relativi all'affidamento in prova previa verifica, da parte dello stesso servizio sociale, della situazione dell'interessato in ordine al suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.
      3. Nel provvedimento di ammissione alla pena pecuniaria è anche previsto lo svolgimento di attività di volontariato o di lavori socialmente utili, in modo comunque che lo svolgimento di questi non ostacoli lo sviluppo dell'inserimento sociale del condannato e in particolare lo svolgimento dell'attività lavorativa da lui effettivamente svolta, necessaria per soddisfare le sue indispensabili esigenze di vita.
      4. Nel caso di cui ai commi 4 e seguenti dell'articolo 660 del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza provvede contestualmente anche alla conversione della pena in affidamento in prova al servizio sociale.
      5. Il provvedimento di affidamento in prova è trasmesso al centro di servizio sociale per adulti territorialmente competente per la redazione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni.
      6. Nel corso dell'affidamento in prova le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
      7. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
      8. La funzione di controllo sul rispetto delle prescrizioni deve essere assolta dai
 

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centri di servizio sociale per adulti a mezzo di proprio personale non appartenente a organi di polizia, compreso il Corpo di polizia penitenziaria. Nelle prescrizioni non possono essere introdotti compiti degli organi di polizia e riferimenti agli stessi. Se questi, nella loro attività di prevenzione generale, verificano situazioni problematiche che riguardano affidati in prova al servizio sociale, ne riferiscono al magistrato di sorveglianza e al centro di servizio sociale per adulti competenti alla esecuzione della misura alternativa».